Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo OTTAVO›Capo I›Sez. II
Art. 221
243 / 987Ubriachi abituali
In vigore dal 1 lug 1931
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-221