Art. 220 · Esecuzione dell'ordine di ricovero
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 220

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Esecuzione dell'ordine di ricovero

In vigore dal 1 lug 1931
L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale. Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente. Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.
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