Art. 22 · Ergastolo
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo II

Art. 22

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Ergastolo

In vigore dal 5 mag 1994
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-22