Art. 218 · Esecuzione
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. II

Art. 218

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Esecuzione

In vigore dal 1 lug 1931
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali. Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-218