Art. 208 · Riesame della pericolosità
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo ISez. I

Art. 208

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Riesame della pericolosità

In vigore dal 1 lug 1931
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.
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