Art. 203 · Pericolosità sociale
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Art. 203

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Pericolosità sociale

In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-203