Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 194
215 / 987Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
In vigore dal 1 lug 1931
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell', qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-194