Art. 193 · Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 193

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Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

In vigore dal 1 lug 1931
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'. Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
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