Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 193
214 / 987Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
In vigore dal 1 lug 1931
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-193