Art. 191 · Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 191

212 / 987

Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

In vigore dal 1 lug 1931
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente: 1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile; 3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario; 4° le spese del procedimento; 5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette; 6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-191