Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 191
212 / 987Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
In vigore dal 1 lug 1931
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
4° le spese del procedimento;
5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-191