Art. 190 · Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 190

211 / 987

Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

In vigore dal 24 ott 1989
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-190