Art. 188 · Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 188

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Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

In vigore dal 13 mag 1998
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili. L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-188