Art. 187 · Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 187

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Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

In vigore dal 1 lug 1931
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
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