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Art. 187
208 / 987Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto
In vigore dal 1 lug 1931
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-187