Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 186
207 / 987Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna
In vigore dal 1 lug 1931
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-186