Art. 182 · Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo III

Art. 182

203 / 987

Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

In vigore dal 1 lug 1931
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-182