Art. 182 · Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo III

Art. 182

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Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

In vigore dal 1 lug 1931
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
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