Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo III
Art. 182
203 / 987Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
In vigore dal 1 lug 1931
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-182