Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 178
199 / 987Riabilitazione
In vigore dal 1 lug 1931
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-178