Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 171
192 / 987Morte del reo dopo la condanna
In vigore dal 1 lug 1931
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-171