Art. 171 · Morte del reo dopo la condanna
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 171

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Morte del reo dopo la condanna

In vigore dal 1 lug 1931
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-171