Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 17
18 / 987Pene principali: specie
In vigore dal 5 mag 1994
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo;
3° la reclusione;
4° la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1° l'arresto;
2° l'ammenda.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-17