Art. 155 · Accettazione della remissione
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 155

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Accettazione della remissione

In vigore dal 1 lug 1931
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata. Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'. Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
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