Art. 151 · Amnistia
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 151

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Amnistia

In vigore dal 22 lug 1971
L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell', nè ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175, (in G.U. 1ª s.s. 21/7/1971, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-151