Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 138
150 / 987Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero
In vigore dal 1 lug 1931
Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-138