Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 134
146 / 987Computo delle pene
In vigore dal 1 lug 1931
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-134