Art. 133 bis · Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 133 bis

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Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

In vigore dal 30 dic 2022
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-133-bis