Art. 13 · Estradizione
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 13

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Estradizione

In vigore dal 1 lug 1931
L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-13