Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 127
139 / 987Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
In vigore dal 4 dic 1947
Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno dei Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-127