Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 120
132 / 987Diritto di querela
In vigore dal 1 lug 1931
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-120