Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 119
131 / 987Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
In vigore dal 1 lug 1931
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-119