Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 114
126 / 987Circostanze attenuanti
In vigore dal 2 gen 1992
Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° del primo comma e nel terzo comma dell'.
Note all'articolo
- Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-114