Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 113
125 / 987Cooperazione nel delitto colposo
In vigore dal 1 lug 1931
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell' e nei numeri 3° e 4° dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-113