Art. 113 · Cooperazione nel delitto colposo
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo III

Art. 113

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Cooperazione nel delitto colposo

In vigore dal 1 lug 1931
Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell' e nei numeri 3° e 4° dell'.
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