Art. 110 · Pena per coloro che concorrono nel reato
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo III

Art. 110

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Pena per coloro che concorrono nel reato

In vigore dal 1 lug 1931
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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