Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 110
122 / 987Pena per coloro che concorrono nel reato
In vigore dal 1 lug 1931
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-110