Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 109
121 / 987Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
In vigore dal 1 lug 1931
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.
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