Art. 109 · Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 109

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Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

In vigore dal 1 lug 1931
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.
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