Art. 106 · Effetti dell'estinzione del reato o della pena
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 106

118 / 987

Effetti dell'estinzione del reato o della pena

In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-106