Art. 103 · Abitualità ritenuta dal giudice
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 103

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Abitualità ritenuta dal giudice

In vigore dal 1 lug 1931
Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell', ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-103