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Art. 1
1 / 987Reati e pene: disposizione espressa di legge
In vigore dal 1 lug 1931
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-1