Art. 2
In vigore dal 21 apr 1942
Un esemplare del testo del Codice della navigazione, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nello Archivio del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 50. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-rd-2