Art. 993 · Diritti ed obblighi del ritrovatore.
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Art. 993

1013 / 1356

Diritti ed obblighi del ritrovatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle località indicate nell', deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorità aeronautica del luogo o in mancanza al podestà del comune, e, quando ciò sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorità predette. Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiù.
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