Art. 983 · Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 983

1003 / 1356

Indennità e compenso di assistenza a navi o aeromobili.

In vigore dal 21 apr 1942
L'assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, dà diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dall'aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se l'aeromobile è adibito allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.
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