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Art. 970
990 / 1356Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.
In vigore dal 29 mag 2006
Nel caso previsto dall', l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
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