Art. 968 · Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo SECONDO

Art. 968

988 / 1356

Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto.

In vigore dal 29 mag 2006
In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni".

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Pro

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