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Art. 966
986 / 1356Danni da urto.
In vigore dal 29 mag 2006
In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.
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