Art. 965 · Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo SECONDO

Art. 965

985 / 1356

Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie.

In vigore dal 29 mag 2006
(Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie). La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli .

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