Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro TERZO›Titolo PRIMO
Art. 944
955 / 1356Cessione del diritto al trasporto.
In vigore dal 21 ott 2005
Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-944