Art. 942 · Obbligo di assicurazione.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo PRIMO

Art. 942

953 / 1356

Obbligo di assicurazione.

In vigore dal 29 mag 2006
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

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Pro

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