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Art. 930
943 / 1356Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente.
In vigore dal 21 mar 1996
Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.
Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, nè pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
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