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Art. 929
942 / 1356Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purchè gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.
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