Art. 928 · Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo V

Art. 928

941 / 1356

Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell', l'esercente è tenuto a corrispondergli la differenza.
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