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Art. 92
93 / 1356Attribuzioni e obblighi del pilota.
In vigore dal 21 apr 1942
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all', o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
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