Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 919
932 / 1356Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'esercente.
In vigore dal 1 giu 1982
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volontà dell'esercente, è dovuta al lavoratore una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Note all'articolo
- La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-919