Codice della navigazione›Parte SECONDA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 910
923 / 1356Indennità per perdita degli indumenti.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Storico versioni
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