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Art. 908
921 / 1356Cattura del lavoratore.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.
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