Art. 896 · Composizione dell'equipaggio.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 896

909 / 1356

Composizione dell'equipaggio.

In vigore dal 21 apr 1942
La composizione dell'equipaggio è determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalità e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti. Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.
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